Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 14/04/1910 n. 639

Art. 15.

1. Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'usciere designati nell'art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell'art. stesso della esecuzione sugli immobili.

Art.16.

1. Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui nell'art. 1 della presente legge, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

Art. 17.

1. Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purchè la riconosca idonea.

2. Il presidente provvede egualmente sulla istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

3. previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

4. Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

5. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinché esso possa trovarsi presente.

Art.18.

1. Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del codice civile viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

2. Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

3. In tal caso l'ente potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 e 15 della presente legge.

Art.19.

1. Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Art. 20.

1. Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

2. Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'ente creditore. incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

3. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Art.21.

1. Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

2. L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del codice di procedura civile, esclusa, di regola, la perizia.

3. Tuttavia l'ente creditore che procede non ha obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del codice medesimo.

Art.22.

1. Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà, a sensi dell'art. 2043 n. 3, del Codice Civile, è minore del credito dell'ente che procede, e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto codice, l'ente medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Art. 23.

1. Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'ente che procede avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. l'ente ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

2. Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

3. Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso del- l'art. 575 del Codice di procedura civile.

Art. 24.

1. Il Magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore, il termine minimo in tutti i casi nei quali il codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

2. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saran- no ridotti alla metà.

Art. 25.

1. La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile, nonostante qualsiasi gravame.

Art.26.

1. Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Art.27.

1. Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

2. Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovrà eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. 28.

1. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile. disposizioni finali.

Art. 29.

1. Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

Art.30.

1. Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

Art. 31.

1. Le disposizioni degli articoli 5 a 29 della presente legge, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. il termine prefisso nell'ingiunzione è, anche in questo caso, portato a trenta giorni. Visto, d'ordine di Sua Maestà: il Ministro delle Finanze Facta.

 

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